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13 Patenti e documenti

1. Introduzione

La patente abilita a guidare soltanto le categorie di veicoli indicate sul documento. Età, massa, potenza, numero di posti e caratteristiche dell’eventuale rimorchio determinano l’abilitazione necessaria. Durante la circolazione, inoltre, conducente e veicolo devono essere accompagnati dai documenti prescritti e la patente deve essere valida, non sospesa e utilizzata nel rispetto delle eventuali limitazioni.

2. Categorie di patente ed età minime

La patente AM può essere conseguita a quattordici anni e abilita alla guida dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri previsti dalla categoria. Prima dei sedici anni il conducente può guidare sul territorio nazionale senza trasportare passeggeri; dai sedici anni il passeggero è ammesso soltanto se il veicolo è omologato per due persone.

La patente A1 si consegue a sedici anni e consente di guidare motocicli fino a 125 cm³, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, oltre ai tricicli entro i limiti previsti. La patente A2 si consegue a diciotto anni e riguarda motocicli con potenza non superiore a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, che non derivino da un veicolo con potenza originaria superiore al doppio.

La patente A senza limitazioni può essere ottenuta a vent’anni da chi possiede la A2 da almeno due anni oppure, con accesso diretto, a ventiquattro anni. Per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW occorre comunque avere almeno ventuno anni.

La patente B1 si consegue a sedici anni e abilita alla guida dei quadricicli non leggeri rientranti nella categoria. Non consente di guidare una normale autovettura, anche quando questa è piccola o poco potente.

La patente B si consegue a diciotto anni. Abilita alla guida di autoveicoli con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg e progettati per trasportare non più di otto persone oltre al conducente. Comprende i veicoli delle categorie AM e B1 e, soltanto sul territorio italiano, consente anche la guida dei veicoli della categoria A1. In Italia abilita inoltre ai tricicli con potenza superiore a 15 kW quando il conducente ha almeno ventuno anni.

La categoria A comprende le categorie A1, A2 e AM, ma la patente B non abilita alla guida di tutti i motocicli. Nei quiz bisogna evitare di dedurre le abilitazioni dall’età del titolare: aver conseguito la B dopo i ventiquattro anni non la trasforma in patente A.

3. Patente B, rimorchi e limitazioni dei neopatentati

Con la patente B si può trainare un rimorchio con massa massima autorizzata fino a 750 kg. È possibile agganciare anche un rimorchio più pesante quando la massa massima autorizzata dell’intero complesso non supera 4.250 kg.

Se il complesso supera 3.500 kg, pur restando entro 4.250 kg, è necessario superare la specifica prova che comporta l’apposizione del codice unionale 96 sulla patente B. La B96 non abilita alla guida di motocicli e non costituisce una categoria equivalente alla A2.

La patente BE permette di condurre complessi formati da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg. Per stabilire la patente necessaria si considerano le masse massime autorizzate riportate nei documenti, non il peso effettivo del veicolo e del carico al momento del viaggio.

Nei primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B valgono i limiti di velocità specifici studiati nel capitolo precedente. Per i titolari di patente B, nei primi tre anni dal rilascio, esistono inoltre limitazioni sulla potenza degli autoveicoli: non si possono guidare mezzi con potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t e, per i veicoli della categoria M1, con potenza massima superiore a 105 kW, salvo le eccezioni previste.

Una prescrizione riportata mediante codice sulla patente deve essere sempre rispettata. Il codice può indicare, per esempio, l’obbligo di lenti, l’uso di un veicolo adattato oppure una limitazione al cambio automatico. Il fatto che il conducente si senta in grado di guidare non elimina la prescrizione amministrativa.

4. Documenti per la circolazione e validità della patente

Durante la guida bisogna avere con sé la patente valida per il veicolo condotto, il documento di circolazione del mezzo e il certificato di assicurazione obbligatoria. Quando sono richieste abilitazioni professionali, autorizzazioni o licenze particolari, anche queste devono essere disponibili.

Il Documento Unico di circolazione e di proprietà riunisce le informazioni tecniche necessarie alla circolazione e i dati giuridico-patrimoniali del veicolo. Ha progressivamente sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà; i documenti precedenti restano utilizzabili finché non interviene un’operazione che comporta il rilascio del Documento Unico.

La carta di circolazione o il Documento Unico devono accompagnare il veicolo. Il vecchio certificato di proprietà, invece, riguarda lo stato giuridico del mezzo e non è un documento da portare obbligatoriamente durante la normale circolazione.

Chi si esercita con il foglio rosa deve avere l’autorizzazione valida per la categoria richiesta e un documento personale di riconoscimento. L’accompagnatore deve possedere la patente prevista; l’istruttore professionale deve avere anche la propria abilitazione. Foglio rosa e patente non sono intercambiabili: l’autorizzazione consente soltanto le esercitazioni svolte nelle condizioni stabilite.

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE hanno normalmente validità di dieci anni. Dopo il compimento dei cinquant’anni la validità è di cinque anni, dopo i settanta è di tre anni e dopo gli ottanta è di due anni, salvo scadenze più brevi stabilite in base alle condizioni del titolare.

Il rinnovo conferma la validità dopo il controllo dei requisiti fisici e psichici; non sostituisce un esame necessario per conseguire una nuova categoria. Guidare con patente scaduta non equivale a non aver mai conseguito la patente, ma resta vietato finché la validità non viene confermata.

In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento bisogna seguire la procedura prevista per la denuncia e il duplicato. Il duplicato sostituisce il documento e non comporta normalmente la ripetizione degli esami; è diverso dalla revisione, che verifica nuovamente requisiti o idoneità.

5. Patente a punti

Al momento del rilascio alla patente vengono attribuiti venti punti. La perdita di punti avviene soltanto per le violazioni alle quali la legge collega espressamente una decurtazione: una multa non comporta automaticamente la diminuzione del punteggio.

Tra le infrazioni che possono comportare la perdita di punti rientrano, nei casi previsti, il superamento dei limiti di velocità, alcune violazioni sul sorpasso, l’uso irregolare del telefono durante la guida, la mancata osservanza di semafori o precedenze e la circolazione senza casco. Il numero di punti dipende dalla singola violazione.

Nei primi tre anni dal rilascio della patente B, la decurtazione prevista per le violazioni viene raddoppiata. Questo raddoppio riguarda i punti, non significa che qualsiasi sanzione pecuniaria venga automaticamente raddoppiata.

Quando il punteggio è inferiore a venti, due anni senza violazioni che comportino decurtazioni permettono di recuperare il punteggio iniziale di venti. Chi possiede almeno venti punti riceve, dopo ogni biennio senza decurtazioni, un credito di due punti fino a un massimo complessivo di trenta.

I corsi autorizzati consentono di recuperare una quantità stabilita di punti, ma non permettono di superare il punteggio previsto dalla disciplina e non sostituiscono la revisione quando il saldo è azzerato. La perdita totale dei punti comporta infatti la necessità di dimostrare nuovamente l’idoneità tecnica attraverso la procedura di revisione.

Se una violazione non viene contestata immediatamente e il conducente non è stato identificato, il proprietario o altro soggetto obbligato deve comunicare nei termini richiesti i dati di chi guidava. L’omessa comunicazione comporta una sanzione specifica, distinta dalla decurtazione relativa all’infrazione originaria.

6. Ritiro, revisione, sospensione e revoca

Il ritiro consiste nella materiale acquisizione del documento da parte dell’organo di controllo nei casi previsti. Non coincide necessariamente con la sospensione o con la revoca: può essere un provvedimento iniziale in attesa della decisione dell’autorità competente oppure la conseguenza di una specifica irregolarità.

La revisione serve ad accertare nuovamente l’idoneità fisica, psichica o tecnica quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti. Può comportare una visita medica, un esame di idoneità o entrambi. Non è una semplice ristampa della patente e non va confusa con il rinnovo periodico.

La sospensione impedisce temporaneamente di guidare. Può derivare da determinate violazioni oppure dalla perdita temporanea dei requisiti psicofisici; in quest’ultimo caso dura finché non viene certificato il recupero dell’idoneità. Durante la sospensione non è consentito guidare.

La revoca elimina l’abilitazione. Viene disposta, tra gli altri casi, quando i requisiti fisici o psichici risultano perduti in modo permanente oppure quando la revisione accerta che il titolare non è più idoneo. Non è prevista semplicemente perché il conducente ha dimenticato la patente a casa, guida con il documento scaduto o non usa le lenti prescritte: tali condotte possono avere altre conseguenze, ma non corrispondono automaticamente alla revoca.

Nei quiz bisogna collegare ogni provvedimento al suo effetto: il ritiro sottrae materialmente il documento, la revisione controlla nuovamente i requisiti, la sospensione vieta temporaneamente la guida e la revoca fa cessare l’abilitazione.

7. Errori comuni

  • Credere che la patente B conseguita dopo i ventiquattro anni abiliti automaticamente alla guida di tutti i motocicli.
  • Confondere B96 con una patente motociclistica oppure calcolare i rimorchi in base al peso reale anziché alle masse autorizzate.
  • Considerare ritiro, revisione, sospensione e revoca come nomi diversi dello stesso provvedimento.

Le domande più difficili

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