15 Responsabilità e assicurazione
1. Introduzione
Un incidente può produrre conseguenze amministrative, civili e penali nello stesso momento. Sono responsabilità diverse: una riguarda la violazione delle regole stradali, una il risarcimento dei danni e una gli eventuali reati. L’assicurazione RCA protegge i terzi danneggiati entro i limiti del contratto, ma non elimina le responsabilità personali del conducente.
2. Responsabilità amministrativa, civile e penale
La responsabilità amministrativa deriva dalla violazione di una norma del Codice della Strada. Può comportare una sanzione pecuniaria, la perdita di punti, la sospensione o la revoca della patente e altri provvedimenti previsti dalla legge.
La responsabilità civile nasce quando una persona causa un danno ingiusto e deve risarcirlo. Nel settore stradale può riguardare danni alle persone, ai veicoli, agli animali o ad altri beni. Il risarcimento serve a compensare il pregiudizio subito dal danneggiato e non costituisce una pena.
La responsabilità penale riguarda invece i fatti previsti dalla legge come reato. È personale: risponde penalmente chi ha commesso il fatto, mentre l’assicurazione non può cancellare una condanna, una pena o le conseguenze penali della condotta.
Le tre forme possono coesistere. Un conducente che viola una regola, provoca un incidente e causa lesioni può ricevere una sanzione amministrativa, essere tenuto al risarcimento e rispondere penalmente quando ne ricorrono i presupposti.
3. Responsabilità nella circolazione dei veicoli
Il conducente deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno. Questo principio impone una guida prudente anche quando un altro utente commette un errore o non rispetta la precedenza.
Quando due veicoli si scontrano e non è possibile accertare diversamente le responsabilità, può operare la presunzione di pari concorso. Non significa che ogni incidente venga sempre diviso a metà: prove, testimonianze, rilievi e comportamento dei conducenti possono dimostrare una diversa ripartizione della colpa.
Il proprietario del veicolo può essere responsabile insieme al conducente, salvo i casi in cui dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Prestare il veicolo a un’altra persona non elimina quindi automaticamente ogni responsabilità del proprietario.
Essere assicurati non autorizza a guidare con meno attenzione. Dopo aver risarcito il danneggiato, l’impresa può chiedere all’assicurato o al responsabile la restituzione delle somme nei casi di rivalsa previsti dal contratto o dalla legge, per esempio quando ricorrono determinate esclusioni della copertura.
4. Assicurazione RCA, premio e massimale
La responsabilità civile auto è obbligatoria per i veicoli soggetti alla relativa disciplina. Un veicolo non può essere posto in circolazione sulla strada senza una copertura valida; il proprietario deve verificare che il mezzo non venga utilizzato privo di assicurazione.
La RCA copre, entro i limiti stabiliti, i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione. Riguarda danni alle persone e alle cose e tutela il danneggiato anche quando alla guida si trova una persona diversa dal proprietario, nei limiti previsti dal contratto e dalla normativa.
Il premio è la somma pagata dal contraente all’impresa assicuratrice per ottenere la copertura. Il massimale è invece l’importo massimo che l’assicurazione si impegna a pagare per i danni derivanti da un sinistro. Premio e massimale non sono quindi la stessa cosa, e il massimale non viene restituito a fine anno quando non si verificano incidenti.
La legge stabilisce massimali minimi, mentre il cliente può scegliere valori più elevati pagando normalmente un premio maggiore. Se il danno supera il massimale, la parte eccedente può restare a carico del responsabile.
La RCA non rimborsa le multe e non copre automaticamente i danni subiti dal veicolo del responsabile. Incendio, furto, eventi atmosferici, collisione e infortuni del conducente dipendono da garanzie ulteriori eventualmente acquistate.
Dopo la stipula l’impresa rilascia il certificato di assicurazione, che documenta la copertura. L’esistenza della polizza può essere verificata anche tramite le banche dati previste, ma il conducente deve essere in grado di esibire il certificato nelle forme consentite.
5. Bonus-malus, franchigia e rivalsa
Con la formula bonus-malus il premio può variare in relazione alla storia assicurativa. In assenza di sinistri con responsabilità si può accedere a una classe più favorevole; un incidente con responsabilità può invece determinare un peggioramento della classe e un aumento del premio.
Il bonus-malus non comporta l’annullamento automatico della polizza dopo un certo numero di incidenti e non è stabilito da un giudice. È un sistema contrattuale applicato secondo le regole della tariffa e dell’attestato di rischio.
La franchigia è la parte del danno che, nei casi stabiliti dal contratto, resta economicamente a carico dell’assicurato. È diversa dal massimale: la franchigia riguarda la quota non sostenuta dall’impresa, mentre il massimale rappresenta il tetto massimo del suo intervento.
La rivalsa consente all’impresa, dopo aver risarcito il terzo danneggiato, di recuperare in tutto o in parte la somma dal responsabile nei casi previsti. Può essere collegata, per esempio, a una guida non conforme alle condizioni di polizza. Il danneggiato viene tutelato, ma il responsabile non è necessariamente liberato da ogni conseguenza economica.
6. Fondo di garanzia e comportamento dopo il sinistro
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene nei casi previsti quando il danno è causato, tra le altre ipotesi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario oppure assicurati con imprese in liquidazione coatta. Non sostituisce una normale polizza facoltativa e opera secondo condizioni e procedure specifiche.
Dopo un incidente bisogna fermarsi, mettere in sicurezza la zona, prestare assistenza quando necessaria e scambiare i dati utili. Targa, generalità dei conducenti e dei proprietari, estremi dei documenti e delle assicurazioni permettono di identificare i soggetti coinvolti e avviare la gestione del danno.
Il modulo di denuncia di sinistro, spesso chiamato constatazione amichevole, permette di descrivere la dinamica, indicare i danni e raccogliere le firme. Può essere predisposto in forma cartacea o attraverso le modalità digitali messe a disposizione dalle imprese. Una firma congiunta facilita l’accertamento, ma non trasforma automaticamente ogni ricostruzione in una decisione definitiva sulle responsabilità.
Non bisogna firmare dichiarazioni che non corrispondono a ciò che è accaduto. In presenza di feriti, disaccordi rilevanti, fuga di un veicolo o pericoli per la circolazione è opportuno richiedere l’intervento delle autorità e conservare fotografie, testimonianze e altri elementi utili.
7. Errori comuni
- Confondere la sanzione amministrativa con il risarcimento civile o con una pena.
- Considerare premio, massimale e franchigia come tre nomi della stessa somma.
- Credere che la RCA paghi multe, danni propri e qualsiasi importo senza limiti.
Le domande più difficili
Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria, ma solo di categoria inferiore
La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima
Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno Stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano
La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in ogni caso in cui sia violato il Codice della strada
In prossimità di un incrocio un conducente può arrestarsi e, mentre attende il passaggio di altri veicoli, può inviare un rapido messaggio con il cellulare